Anche colui che diffonde deve pagare

La radiotelevisione svizzera trasmette opere protette dal diritto d'autore, come film o canzoni. Per questi diritti di diffusione deve pagare gli autori, gli interpreti e le case discografiche. Il diritto di emissione si applica non solo alle stazioni radiotelevisive pubbliche ma anche a quelle private.

Inoltre esiste anche il diritto di ritrasmissione. Questo si applica alle società che portano i programmi radiotelevisivi trasmessi al cliente. Si tratta di operatori di reti via cavo (come UPC Cablecom), ma anche di società di telecomunicazioni (come Swisscom e Sunrise) con i loro servizi di televisione digitale.

 

E la televisione su Internet?

Il diritto di ritrasmissione copre anche le società che offrono programmi televisivi via Internet (come Zattoo). Gli operatori di rete wireless sono una novità. Il principio è lo stesso per i diritti di trasmissione e di ritrasmissione: chiunque guadagni dalla distribuzione di opere protette deve remunerare gli autori e gli interpreti.